Aggiornato alle 20:56 del 24 aprile 2024

Impianti FV, il nodo dei documenti delle procedure salva-Alcoa

La rubrica sui quesiti giuridici

di Francesco Palmeri*

Se non sono più disponibili documenti che comprovino l’esatto adempimento della procedura Salva Alcoa, quali possono essere le conseguenze in caso di ispezione?

Con un decreto legge del 2010, adottato nell’ambito di una serie di misure a favore della Alcoa (da cui Salva Alcoa), fu prorogato sino al 30 giugno 2011 il termine per l’entrata in esercizio di impianti fotovoltaici ai sensi del secondo conto energia. Per godere del beneficio si richiedeva solo che i lavori di realizzazione dell’impianto fossero ultimati entro il 31 dicembre 2010.

Mentre la prova della entrata in esercizio nel primo semestre del 2011 è circostanza ordinaria, la verifica dell’altro requisito continua a creare particolari problemi tanto sotto il profilo formale che sostanziale.

Dal punto di vista formale, il legislatore, conscio dei possibili abusi che la proroga concessa poteva favorire, ha aggravato i requisiti burocratici di tipo documentale atti a comprovare il completamento della costruzione. Ma nel farlo ha rimesso tutto ad autocertificazioni e asseverazioni da parte di tecnici privati. Con la conseguenza di aggravare la burocrazia e aggiungere assai poco alla affidabilità delle evidenze previste dalla legge. A tal fine, il richiedente doveva infatti inviare entro il 2010 all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione dell’impianto (es. comune o regione), al gestore di rete (Enel Distribuzione) e allo stesso Gse, la comunicazione di fine lavori, nonché la asseverazione di effettiva conclusione dei lavori redatta da un tecnico abilitato. Entro il medesimo termine, occorreva caricare sul portale del Gse cinque foto dell’impianto ultimato e di tutti i suoi principali componenti.

Dal punto di vista sostanziale, a fronte del rispetto di tutti i requisiti formali, la normativa del 2010 null’altro prevede; il Gse ha tuttavia elaborato in sede di ispezioni sugli impianti indizi del mancato completamento dei lavori entro il 2010; fra queste la ricerca di documenti di trasporto che dimostrino la consegna della componentistica dopo la fine dei lavori e la contestazione delle evidenze fotografiche.

In caso di esito negativo su un impianto Salva Alcoa, il Gse riduce gli incentivi al livello del terzo o del quarto conto energia (a seconda della data di entrata in esercizio nel 2011 dello specifico impianto) e chiede la restituzione del differenziale pagato fino a quel momento fra secondo conto e nuovo livello tariffario.

Diverso è il caso in cui violazioni sostanziali dimostrino il dolo che determina l’azzeramento dell’incentivo per il passato e per il futuro.

Un elemento dolente sono le fotografie, il Gse, confortato dalla giurisprudenza amministrativa, ha mostrato un approccio particolarmente formalistico, confermando la decadenza dagli incentivi per errori di caricamento, escludendo la possibilità di integrare l’iniziale documentazione fotografica dopo la scadenza del termine, oltre a revocare in caso di foto che mostrano cavi non allacciati, foto di componenti poco chiare, assenza di foto degli inverters o dei quadri elettrici.

A rischio sono anche incongruenze nelle date dichiarate e/o asseverate per la fine dei lavori.

Se il titolare dell’impianto non dispone fisicamente dei documenti richiesti dal Gse, con un’istanza di accesso all’ente che a suo tempo ha ricevuto le notifiche è in teoria possibile integrare i documenti, ma il buon esito di tali tentativi dipende dalla efficienza della amministrazione competente.

*Dentons

°Per proporre quesiti giuridici si può scrivere all’indirizzo: redazione@quotidianoenergia.it mettendo nell’oggetto Q&A rinnovabili, risponde lo studio legale Dentons






 

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