Aggiornato alle 18:34 del 3 aprile 2026

ENERGIA ELETTRICA

Socializzazione oneri e prelievi fraudolenti: le scadenze Csea

Istanze entro il 30 aprile per il meccanismo di reintegrazione ai Dso e per la compensazione della morosità

La Csea ha fissato al 30 aprile la scadenza per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione ai distributori di energia elettrica dei crediti non riscossi relativi a oneri di sistema e di rete e al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti.

Nel primo caso, con circolare 7/2026/elt la Cassa ha stabilito che per la sessione annuale 2026 ciascun Dso interessato dovrà caricare l’apposto modello entro il 30 aprile attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”.

Csea provvederà entro il 30 giugno a verificare la completezza delle istanze di partecipazione e a comunicare a ciascuna impresa distributrice il valore dell’ammontare di reintegrazione determinato. Entro il 30 settembre sarà liquidato l’ammontare, richiedendo il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento per gli anni precedenti, entro 30 giorni dalla richiesta.

Passando al secondo punto, con circolare 8/2026/elt la Cassa ricorda che possono partecipare al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti gli esercenti la maggior tutela che hanno fatturato importi relativi a tali prelievi con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

Anche in questo caso, fino al 30 aprile 2026 ciascun venditore interessato può caricare l’istanza attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico.

Entro il 30 giugno la Cassa comunicherà all’Arera e a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante. Entro il 31 luglio Csea liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 23 del Tippi “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.


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