Aggiornato alle 20:56 del 24 aprile 2024

Extra-profitti e inframarginali: quale impatto dal regolamento Ue sulle misure italiane?

Le proposte indicate dalla Commissione pongono alcuni dubbi sulla legittimità ed eventuale sopravvivenza delle norme già adottate dal legislatore nazionale nei confronti degli operatori del mercato energetico

di Pietro Bracco* e Giuseppe Lanotte*

È ormai noto che stiamo affrontando una crisi energetica senza precedenti, acuita dal conflitto in Ucraina. Per questo, la Commissione UE ha pubblicato il 14 settembre una proposta di regolamento (COM(2022) 473 final) che prospetta l’adozione di alcune misure eccezionali e temporanee per fronteggiare il caro energia (“Proposta”).

La prima misura (Cap. II, Sez. 1, Proposta) prevede un obbligo, per gli Stati membri, di ridurre i consumi elettrici di almeno il 5% – rispetto al profilo tipico di consumo – nelle fasce orarie in cui il prezzo è più alto. Ciò dovrebbe condurre, nel complesso, a una riduzione della domanda di elettricità del 10%, ovvero pari a circa 1,2 miliardi di metri cubi di gas. Spetterà agli Stati membri individuare le ore oggetto della riduzione dei consumi.

Un’altra misura (Cap. II, Sez. 2, Proposta) riguarda la previsione di un massimale, di 180 €/MWh, per i ricavi di mercato realizzati dai soli produttori di energia elettrica c.d. “inframarginali”, ovverosia soggetti i cui costi marginali dell’attività sono inferiori al massimale proposto (come i produttori eolici, fotovoltaici ecc..).

Ulteriore misura (Cap. III, Proposta) attiene all’applicazione obbligatoria di un contributo temporaneo di solidarietà, per tutte quelle società attive nei settori dei combustibili fossili. Si tratta di qualsiasi attività che generi almeno il 75% del fatturato nel settore dell’estrazione e della raffinazione (gas, petrolio e carbone), oltre che nella fabbricazione di prodotti di cokeria (è escluso, quindi, il settore elettrico).

Il contributo, nella misura minima del 33% (incrementabile a discrezione degli Stati membri), sarebbe applicato sulla parte degli utili del 2022 – determinati in base alle norme fiscali nazionali – che supera il 20% (soglia cuscinetto) dell’incremento registrato rispetto agli utili imponibili medi relativi ai tre periodi decorrenti dal 1° gennaio 2019.

Viste le principali novità della Proposta, dunque, sovviene spontaneo il parallelismo tra, da un lato, le misure che riguardano i menzionati produttori c.d. “inframarginali” e quelli del settore dei combustibili fossili e, dall’altro, le misure già adottate dal Legislatore nazionale all’interno dell’art. 15-bis, DL 4/2022 e dell’art. 37, DL 21/2022.

La Proposta individua alcuni accorgimenti per “armonizzare” la propria disciplina rispetto agli ordinamenti degli Stati membri che abbiano già adottato – o intendano adottare – misure per limitare gli effetti del caro energia.

In tal senso, infatti, si esprime il Considerando 37, che riconosce come, in alcuni Stati membri, i ricavi dei produttori di energia siano già limitati da misure ad hoc. Un esempio potrebbe essere quello dell’art. 15-bis, D.L. 4/2022 che, a seconda dell’ubicazione dell’impianto, prevede un prezzo di riferimento (il più alto è oggi 75 €/MWh in Sicilia) quale “equa remunerazione del prezzo dell’energia” e, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un “extra profitto” da versare al Gse.

In presenza di siffatta previsione, il Considerando 37 escluderebbe detti soggetti dall’applicazione del massimale (180 €/MWh) sui ricavi, in quanto gli stessi già non beneficiano dell’aumento dei ricavi derivante dall’impennata dei prezzi dell’elettricità. Occorre, tuttavia, rilevare come il massimale della Proposta sia ritenuto ragionevole dalla Commissione laddove consente ai produttori di coprire i loro costi operativi, stimolando gli investimenti futuri (Considerando 25-27). Per cui è lecito domandarsi se l’applicazione – da parte del Legislatore italiano – di un “tetto” di gran lunga inferiore a quello della Proposta, possa essere contraria al suo spirito e al principio di proporzionalità, rischiando di compromettere le aspettative degli operatori.

Inoltre, i Considerando 34 e 35, stabiliscono come il limite ai ricavi in questione non dovrebbe applicarsi a chi produce elettricità partendo dai combustibili come il gas (o simili, come il bio-metano), così da non compromettere la conversione delle centrali elettriche a gas esistenti, nel rispetto degli obiettivi REPowerEU.

Peraltro, sempre sull’applicazione del “tetto” di 180 €/MWh, l’art. 6, co. 4 della Proposta prevede che gli Stati membri possano affiancare al citato massimale (sempre nel rispetto del principio di proporzionalità) anche altre misure – nuove o pre-esistenti – per limitare ulteriormente i ricavi dei produttori. Non è chiaro, tuttavia, se la consentita limitazione dei ricavi possa avvenire anche mediante la tassazione degli extra-profitti, come già accade in Italia mediante il “contributo straordinario” di cui all’art. 37, DL 21/2022.

Invero, come sembra ragionevole credere, se per “limitazione dei ricavi” la Proposta intendesse le sole misure con operatività identica a quella della Sez. 2 della stessa (un massimale al ricavo sul MWh), allora sorgerebbero alcuni dubbi circa l’applicabilità dell’art. 37 nei confronti dei produttori c.d. “inframarginali”. Infatti, l’attuale normativa sugli extra-profitti non limita i ricavi conseguibili, ma tassa al 25% l’extra-profitto dato dall'incremento “del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive” delle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (co. 2 e 3, art. 37 cit.). Un meccanismo, dunque, dissimile da quello della Proposta, con la conseguenza che ove quest’ultima diventi definitiva, il Legislatore dovrà probabilmente adeguarsi.

È, invece, simile al prelievo di cui all’art. 37, almeno nella sostanza, il contributo di cui al Capitolo III della Proposta, benché essa ne prospetti l’applicazione ai soli operatori del settore fossile e nella misura minima del 33%, su una base imponibile diversa, in quanto: (i) non fa riferimento ai dati delle LIPE e (ii) assume quale base imponibile gli utili determinati secondo le norme fiscali nazionali. Sembrerebbe, quindi, che la Commissione intenda introdurre una sorta di addizionale Ires più “simile” alla vecchia – incostituzionale – “Robin Hood Tax”, ma con l’aggiunta di una “soglia cuscinetto” (del 20%) esente dall’applicazione del contributo.

Non pare, inoltre, trascurabile quanto stabilito dal Considerando 13, secondo cui il contributo fa fronte agli extra-profitti che non si sarebbero verificati in assenza degli eventi imprevedibili che hanno riguardato il mercato dell’energia. In altre parole, parrebbe che la Commissione abbia inteso identificare una tassazione più selettiva rispetto a quella assunta dal Legislatore nell’art. 37, che, invece, indica una base imponibile comprendente non solo i c.d. extra-profitti derivanti dall’incremento dei prezzi dell’energia, ma qualsiasi elemento positivo, comunque riportato nelle LIPE e ancorché riferibile ad attività estranee alla vendita dell’energia. Si rimanda in proposito, ai dubbi già sollevati sull’argomento (QE 22/3).

Un aspetto, questo, affatto trascurabile, anche nel presupposto che gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sull’applicazione del “nuovo” contributo secondo le istruzioni della Proposta. Sicché, non può escludersi la riscrittura dell’art. 37 che, come visto, pare avere le ore contate nella sua formulazione attuale, laddove, tra l’altro, sottopone al prelievo “solidaristico” anche soggetti per nulla citati nella Proposta, come i grossisti. Una scelta questa, probabilmente ponderata dalla Commissione e che potrebbe, almeno in parte, risollevare lo spirito di molti operatori che vorrebbero solo il rispetto del principio di proporzionalità (e capacità contributiva), ritenuto imprescindibile dalla stessa Proposta.

* AndPartners Tax and Law Firm








 

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