di Fabio Antonio Bertucci* e Andrea Ziaco*
“Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma”. Con queste poche righe, contenute all’interno della risoluzione n. 23/E pubblicata lo scorso 3 aprile
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