“Le condotte oggetto di contestazione da parte dell'Autorità, dalle quali è scaturita l'adozione del provvedimento sanzionatorio, non erano riconducibili a una scelta consapevole o a una strategia aziendale, bensì a un mero errore materiale, privo di qualsivoglia finalità di alterare il rapporto con la clientela o di conseguire indebiti vantaggi economici”.
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