In caso di recesso dalla convenzione siglata con il Gse sulla base del meccanismo incentivante dei contratti per differenza a due vie, l’operatore Fer deve restituire non solo le somme ottenute dal Gestore quando il prezzo dell’energia è più basso della tariffa ma anche quelle incassate relative alla differenza (positiva) tra il prezzo a cui è stata ceduta l’energia e la tariffa stessa.
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