Aggiornato alle 13:43 del 27 novembre 2025

Fer, il Tar precisa sull’incentivo “negativo” previsto dai Cfd

Il Tribunale: in caso di recesso l’operatore deve restituire sia quanto ricevuto dal Gse sia la differenza positiva tra il prezzo dell’energia venduta e la tariffa. Respinto il ricorso di Eco Puglia Energia

In caso di recesso dalla convenzione siglata con il Gse sulla base del meccanismo incentivante dei contratti per differenza a due vie, l’operatore Fer deve restituire non solo le somme ottenute dal Gestore quando il prezzo dell’energia è più basso della tariffa ma anche quelle incassate relative alla differenza (positiva) tra il prezzo a cui è stata ceduta l’energia e la tariffa stessa.




 

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