L’Arera dovrà compiere “ogni sforzo esigibile” per individuare delle misure che possano ritenersi compatibili con il diritto comunitario al fine di attuare quanto previsto all’art. 38, comma, 2-bis del DL n. 83 del 2012 in tema di agevolazioni sulla tariffa di trasporto gas riservate ai produttori termoelettrici.
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