“Considerata la peculiare centralità” che la figura del dg riveste all’interno della Cassa, essendo in particolare “l’unico soggetto legittimato a formulare le proposte di delibera da sottoporre all’approvazione del Comitato”, in chiave prospettica emerge la necessità che “vengano introdotti a livello normativo strumenti volti ad assicurare la piena operatività in caso di eventuali ulteriori situazioni di assenza del Direttore generale”.
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